Art. 1.
(Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

      1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio»;

          b) alla lettera b) del comma 5, le parole: «incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale» sono sostituite dalle seguenti: «incrementati di un pari importo»;

          c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro».